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Legge di Bilancio, Bonus edili: il riepilogo delle proroghe

25 gennaio 2022

OGGETTO: Legge di Bilancio, Bonus edili: il riepilogo delle proroghe

 
SUPER BONUS 110%
 
Il superbonus 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 con una riduzione delle percentuali di detraibilità secondo il seguente prospetto:
 
 
Sono stati, altresì, prorogati i seguenti interventi condizionandoli alla percentuale di completamento dei lavori:
 
 
BONUS FACCIATE
 
Il bonus facciate per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti viene confermato anche nel 2022, ma con aliquota al 60% (art. 1, comma 39).
 
Proroga bonus edilizi “minori”
 
Vengono prorogati invece fino al 31 dicembre 2024 i seguenti bonus edilizi “minori” (art. 1, commi 37, 38):
 
 
Detrazione per abbattere le barriere architettoniche

Viene istituita (art. 1, comma 42) una nuova detrazione al 75% per:
  • interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;
  • interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.
La detrazione spetterà per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e può essere fruita nella dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali oppure è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Sconto in fattura/cessione del credito e controlli

Vengono prorogate le opzioni per sconto in fattura e cessione del credito (art. 1, comma 29) per gli anni 2022, 2023 e 2024 per
  • ECO BONUS, SISMA BONUS, BONUS FACCIATE e detrazione IRPEF 50% per le ristrutturazioni e la nuova detrazione per abbattere le barriere architettoniche;
fino al 31 dicembre 2025 per il superbonus.

Per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%, è confermato che in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura c'è l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.

Sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese gli interventi in edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per il bonus facciate.

Per il 110%, invece, il visto di conformità viene richiesto anche nel caso in cui il superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
 

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti.
 
 

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